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L’avvocato Rantos boccia la Superlega: “UEFA e FIFA possono vietarla”

La Superlega non muore mai, o quasi. Andrea Agnelli, Florentino Perez e Joan Laporta sono gli ultimi 3 baluardi rimasti in piedi del progetto lanciato ad aprile del 2021. Nonostante il nuovo torneo sia stato stoppato dopo neanche 24 ore dal lancio, i 3 presidenti non si sono arresi e hanno subito iniziato a pensare

Redazione
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La Superlega non muore mai, o quasi. Andrea Agnelli, Florentino Perez e Joan Laporta sono gli ultimi 3 baluardi rimasti in piedi del progetto lanciato ad aprile del 2021. Nonostante il nuovo torneo sia stato stoppato dopo neanche 24 ore dal lancio, i 3 presidenti non si sono arresi e hanno subito iniziato a pensare ad un nuovo restyling. Di pari passo però ci sono stati i ricorsi presentati per arrivare fino alla sentenza finale alla Corte di Giustizia Europea.

L’obiettivo era quello di far leva sul diritto alla libera concorrenza anche se i piani sono sfumati vista l’ultima sentenza dell’avvocatura generale. Quest’ultima, spiana la strada alla vittoria di UEFA e FIFA per la sentenza in arrivo a marzo 2023. Il parere scritto dall’avvocato Athanasios Rantos da quindi ragione ai due massimi organi calcistici del mondo.

Il documento che condanna la Superlega

Ecco ciò che Rantos ha scritto in un documento che autorizza anche le sanzioni inflitte dalla UEFA alla Superlega.

“Sebbene l’ESLC sia libera di istituire la propria competizione calcistica indipendente al di fuori dell’ecosistema della Uefa e della Fifa, tuttavia essa non può, contemporaneamente all’istituzione di una competizione siffatta, continuare a partecipare alle competizioni calcistiche organizzate dalla Fifa e dalla Uefa senza la previa autorizzazione di tali federazioni”.

“Il solo fatto che lo stesso ente svolga nel contempo le funzioni di regolatore e di organizzatore di competizioni sportive non implica, di per sé, una violazione del diritto della concorrenza… Tali restrizioni possono essere giustificate da obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport. In siffatto contesto, l’esigenza di un sistema di previa autorizzazione può risultare appropriata e necessaria a tal fine, tenuto conto delle particolarità della competizione prevista”.